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Il Codice Civile nel
Condominio.
Il codice civile dall'Art. 1100 al 1139 +
Art. 1334, 1350, 1392 e 2643.
Le Disposizioni di attuazione del c.c. dall'Art. 61 al 72 + Art. 155 e 156.
- Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune
a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si
applicano, le norme seguenti.
Disposizioni correlative Art. 1350 n. 3 c.c. Art. 1139 c.c. Artt. 874-875
c.c.
- Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono
eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
- Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della
cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo
del suo possesso.
Disposizioni correlative
Art. 1108 c.c. - Art. 1120 c.c. - Art. 1164 c.c. – Art. 1139 c.c.
- Art. 1103 Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere
ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
- Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la
facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la
spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i
contributi da questo dovuti e non versati.
- Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore.
Disposizioni correlative
Art. 374 c.c. - Art. 1109 c.c. - Art. 1073 V e VI comma c.c. – Art. 1136
c.c. – Artt. da 737 a 742 c.p.c.
- Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell’amministratore.
Disposizioni correlative
Art. 1105 II, III e IV comma c.c. - Art. 1107 II comma c.c. - Art. 1108 I, II
e ultimo comma c.c. – Art. 1129 I comma c.c. – Art. 1130 c.c. – Art.
1131 c.c. – Art. 1138 c.c.
- Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare
davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro
trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dei
singoli partecipanti.
Disposizioni correlative
Art. 1105c.c. - Art. 1106 c.c.
- Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino
il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa
eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di
alcuno dei partecipanti.
E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni.
L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme
mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. - Art. 1105 I, II e III comma c.c. - Art. 1106 c.c. - Art. 1109
c.c. - Art. 1120 c.c. - Art. 1350 c.c. - Art. 1572 c.c. - - Art. 262 c.nav. -
Art. 872 c.nav.
- Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può
impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
Nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 1105, se la deliberazione è
gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
Se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105;
Se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri eccedenti l’ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma
dell’art. 1108.
L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre da giorno in
cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Disposizioni correlative
Art. 1105 c.c. – Art. 1107 c.c. – Art.1108 c.c. – Art.1136 c.c. – Art.
1137 c.c.
- Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Disposizioni correlative
Art. 1134 c.c.
- Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo
scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una
congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dei partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
- Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto
quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui
sono destinate.
- Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizioni
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essa l’esperimento
dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto
indicato dal comma recedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei
loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione
può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le
ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima,
ovvero da collazione.
- Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
- Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le
obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o
scadano entro l’anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di
una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il
rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri condividenti.
- Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla
divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra
stabilite.
- Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta
dal titolo:
1.
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni,
i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
2.
i locali per la portineria e l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi
e per altri simili servizi in comune;
3.
le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Disposizioni complementari
Art. 61 disp. Att. c.c. – Art. 61 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1136 II comma c.c. – Art. 1136 V comma c.c.
- Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino
non può rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo
nelle spese per la loro conservazione.
Disposizioni correlative
Art. 1101 c.c. – Art. 1104 c.c. – Art.1117 c.c. – Art.1138 c.c. – Artt.
68 e 69 disp. Att. c.c.
- Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione,
a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della
cosa a ciascun condomino.
Disposizioni correlative
Art. 1117 c.c. – Art. 1138 ultimo comma c.c.
- Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate
le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza
del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condominio.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. – Art. 1108 c.c. – Art.1136 V comma c.c.
- Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se
l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i
condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell'opera.
- Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. – Art. 1138 u.c., c.c.
- Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire
i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso
che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili,
lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo
di condomini che ne trae utilità.
Disposizioni complementari
Art. 63, 68, 69 disp. Att. c.c. (vedi artt. 1130 e 1138 c.c.)
Disposizioni correlative
Art. 1104, 1110, 1118, 1124-1126, 1138 c.c.
- Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per
l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Disposizioni correlative
Art. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att..
c.c.
- Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari di due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del
piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del
piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Disposizioni correlative
Art. 1104 e segg. c.c. – Art. 1123 c.c.
- Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non
è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti
a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del
lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del
valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Disposizioni correlative
Art. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att..
c.c.
- Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La
stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La
sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione
deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani,
ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui
tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Disposizioni correlative
Art. 885 c.c. – Art. 1120 c.c.
- Art. 1128 Perimento parziale o totale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato
diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea
dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi
diritti sulle parti stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione
relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il
condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua
esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Disposizioni correlative
Art. 1136 II, IV e V comma c.c. – Art. 2932 c.c.
- Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina
un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo
dell'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dall’Art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la
cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate
in apposito registro.
Disposizioni complementari
Art. 64 disp. Att. c.c. – Art. 71 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1105, 1106, 1131 u.c., 1135 I comma, 1136 II e IV comma, 1138 c.c.
- Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:1) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di
condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e
per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun
anno, deve rendere il conto della sua gestione .
Disposizioni complementari
Art. 63 disp. Att. c.c. – Art. 70 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1131 I comma c.c. – Art. 1135 II comma c.c.
- Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabile dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dell'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o
il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo
può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Disposizioni complementari
Art. 65 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1130 c.c.
- Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in
cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino
dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte
vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
Disposizioni correlative
Art. 1136 IV comma c.c. – Art. 1138 IV comma c.c.
- Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei
suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del
ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art.
1137.
Disposizioni correlative
Art. 1130 c.c. – Art. 1137 c.c.
- Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condominio che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al
rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Disposizioni correlative
Art. 1110 c.c.
- Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:1) alla conferma dell'amministratore e
all'eventuale sua retribuzione;2) all'approvazione del preventivo delle spese
occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;3)
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del
residuo attivo della gestione;4) alle opere di manutenzione straordinaria,
costituendo, se occorre, un fondo speciale. L'amministratore non può ordinare
lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente,
ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Disposizioni correlative
Art. 1105, 1108 IV comma, 1120, 1121, 1123, 1128 II comma, 1129 I comma, 1131
I comma, 1132 I comma, 1133, 1136 IV comma, 1138 III comma c.c.
- Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio
e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
interventi e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può
deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quella della prima e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e
almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca dell'amministrazione o le liti attivi e passive relative a
mantenere che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con
la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni prevista dal primo comma dell'art. 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati
alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale
da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Disposizioni complementari
Art. 66 disp. Att. c.c. - Art. 67 disp. Att. c.c. -
Disposizioni correlative
Art. 72 disp. Att. c.c., 1137, 1138 IV comma, Art. 10 legge 27 luglio 1978
n.392 – Artt. 8 e 26 legge 9 gennaio 1991, n.10 - Art. 2 legge 9 gennaio
1989 n.13 - Art. 9 legge 24 marzo 1989 n.122
- Art. 1137 Impugnazione delle delibere dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino
dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione
per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Disposizioni correlative
Art. 1109 c.c. – Art. 1136 c.c. – Art. 1138 IV comma c.c.
- Art. 1138 Regolamento del condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa
l'uso delle cose comuni, e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e
gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino
può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o
per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni,
e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118
secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, e 1137.
Disposizioni complementari
Art. 68 disp. Att.
c.c. – Art. 69 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1118, Art. 70, 71, 72, disp. Att. c.c. – Art. 155 disp. Trans. c.c.
- Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si
osservano le norme sulla comunione in generale.
- Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui
pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
- Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata,
sotto pena di nullità:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni
immobili;2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto
del concedente e dell'enfiteuta;3) i contratti che costituiscono la comunione
di diritti indicati dai numeri precedenti;4) i contratti che costituiscono o
modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il
diritto di abitazione;;5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;7) i
contratti di anticresi;8) i contratti di locazione di beni immobili per una
durata superiore a nove anni;9) i contratti di società o di associazione con
i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie,
salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;11) gli atti di
divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;12) le
transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti;13) gli altri atti specialmente indicati
dalla legge.
- Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme
prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
- Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:1) i
contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che
costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;3) i
contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri
precedenti;4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il
diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;5) gli atti tra
vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;6) i
provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la
proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il
caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle
ipoteche a favore del terzo acquirente;7) agli atti e le sentenze di
affrancazione del fondo enfiteutico;8) i contratti di locazione di beni
immobili che hanno durata superiore a nove anni;9) gli atti e le sentenze da
cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti,
per un termine maggiore di tre anni;10) i contratti di società e di
associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccedeva i nove anni o è indeterminata;11) gli atti di
costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero
precedente;12) i contratti di anticresi;13) le transazioni che hanno per
oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;14) le
sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di
uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
- Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano
le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
- Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche
se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza
modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa
dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio
deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'art. 1136 del codice stesso.
- Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di
un condominio è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora
nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene
l'autorizzazione, può sospendere al condominio moroso l'utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
- Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere
proposto reclamo alla Corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
- Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'art. 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza
indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla
condotta della lite.
- Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza
dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può
essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione
deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla data
fissata per l'adunanza.
- Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto
spetta invece al proprietario.
- Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126, e 1136 del
codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà
esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in
millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.
- Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio, nei
seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando,
per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di
vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di piano.
- Art. 70
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
- Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale dei
proprietari di fabbricati.
- Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
- Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e
la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28
ottobre 1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma
dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
- Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare
tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di
cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento
degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.